Che cos'è l'anatocismo bancario?

Per ANATOCISMO s’intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente con cadenza trimestrale, vengono ‘capitalizzati’, ossia sommati al capitale. Così facendo, gli interessi ‘capitalizzati’, producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale e così via, in una spirale senza fine.

ESEMPIO:
Se un’azienda, nel 1992, avesse stipulato un contratto di conto corrente con un’apertura di credito di euro 100.000,00, con interessi su base annua del 10% e, nell’ipotesi, avesse utilizzato tutto il capitale, nel primo trimestre sarebbero maturati euro 2.499,00 di interessi. Questi interessi poi, capitalizzati nel trimestre successivo, si sarebbero sommati al capitale e dunque, sul nuovo capitale, divenuto di euro 102.499,00, si sarebbero applicati i nuovi interessi passivi di questo trimestre, che sarebbero ammontati ad euro 2.562,00. E così via … con un crescita decisamente esponenziale del saldo debitore.
Ne consegue che chi avesse un contratto di conto corrente aperto molti anni fa, paga oggi, ancora, gli interessi sul saldo debitore del primo trimestre e così, sul saldo debitore del primo più il secondo trimestre e così via …   

L’art. 1283 del codice civile recita: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti d’interessi dovuti da almeno sei mesi”.

Le clausole contenute nei contratti bancari che fanno riferimento a tale “prassi”, che sono le cosiddette clausole anatocistiche, sono infatti nulle e non producono alcun effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 2697 e 1282 del codice civile.

Ciò  ha trovato consacrazione nella prima storica sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, 16 marzo 1999, n. 2374, che ha così statuito: “E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacchè essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.
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Tale prassi è stata dichiarata illegittima, vieppiù, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 21095 del  4 novembre 2004 La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configura violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., non rinvenendosi l’esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale, seguita fino ad allora, a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem
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La capitalizzazione degli interessi è un artificio contabile per calcolare gli interessi sugli interessi e gli interessi anche sulle spese e le commissioni (!?!).
Trimestralmente, infatti, nell’estratto conto scalare vi è il riepilogo delle competenze di varia natura (spese di estratto conto, spese relative ad alcune operazioni particolari, spese postali e, una volta all’anno, spese per la revisione dei fidi ed altre commissioni connesse all’erogazione del credito) e gli interessi addebitati sotto la forma della posticipazione (quando, ad esempio, versiamo un assegno) o l’anticipazione (quando emettiamo un assegno) delle valute: tutti costi che vanno ad aumentare così i numeri debitori.

RIVENDICA s.r.l. si è posta un obiettivo importante e doveroso (per la colleganza all’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, la tutela dell’utente bancario-debitore diventa una vera missione) che è quello di comunicare a tutti quegli imprenditori che, per colpa dei loro consulenti disattenti, negligenti o ignoranti, non l’hanno ancora fatto, di richiedere, al più presto, il rimborso di tutti quei denari che gli  istituti di credito hanno sottratto illegittimamente alle loro aziende, nel corso del tempo, fin dall’inizio del rapporto.

Da un’attenta analisi degli estratti conti bancari trimestrali, comprensivi di scalari e di riepilogo delle competenze, dall’apertura del conto fino ad oggi (o fino alla chiusura, se il conto è stato chiuso e se non è stato chiuso da più di dieci anni!), del contratto di apertura del conto corrente interessato (se lo si conserva ancora) e delle successive rinegoziazioni (se sono avvenute e se si conservano), RIVENDICA s.r.l. è in grado di accertare l’esistenza di interessi anatocistici applicati al correntista, dall’istituto di credito e, conseguentemente, di richiederne la restituzione.

Si precisa che, qualora l’imprenditore non trovasse più la documentazione richiesta, questa si può richiedere alla banca, la quale è tenuta a consegnargliela, con minima spesa. L’unico limite però, se si richiede la documentazione alla banca, è che la banca consegnerà al cliente solamente gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni (!).

 
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