
In un contratto di apertura di credito (il c.d. affidamento), si definisce commissione di massimo scoperto (CMS) una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento ed essa si aggiunge agli interessi convenzionali.
L’anatocismo sulle commissioni di massimo scoperto non è altro che una percentuale fissa che si applica sul picco massimo del debito raggiunto, indipendentemente dalla durata di tale picco. Insieme all’anatocismo creato dagli interessi che moltiplica gli interessi e la commissione di massimo scoperto, tale anatocismo delle CMS moltiplica la commissione di massimo scoperto e gli interessi. A ciò si aggiungano le spese e l’incidenza delle valute indicate nello scalare che hanno già aumentato il nostro debito: competenze sulle quali viene esercitato l’effetto moltiplicatore dei meccanismi ora descritti.
L’obiettivo di questo meccanismo è quello di aumentare in maniera esorbitante il costo del credito e, dunque il debito dell’utente bancario.
La richiesta di rimborso delle CMS (addebitate sia sui conti correnti ordinari sia sui conti anticipi salvo buon fine) pagate dall’utente bancario, deriva dalla considerazione della loro illegittimità.
La loro applicazione è illegittima perché non c’è ragione che all’utente bancario, al quale vengono già addebitati gli interessi quale corrispettivo della prestazione costituita dal finanziamento, , vengano applicate ulteriori commissioni!!!!
La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, ha definito la commissione di massimo scoperto come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Conseguentemente, la CMS medesima così come calcolata dalla banca (sulla punta di massimo utilizzo anziché sul residuo fido non utilizzato) va stornata.
Anche il rilevamento delle CMS, è possibile ottenerlo con la sola analisi dei conti correnti da parte di RIVENDICA s.r.l.