Che cosa sono gli interessi ultralegali illegittimi?

Si definiscono interessi ultralegali illegittimi (perché contrari agli artt.1284, 1418, 1346 e 2697 del codice civile) nel caso in cui non vengano rispettati, da parte dell’istituto di credito, due fondamentali condizioni:
Occorre fare poi, una premessa relativa al metodo di calcolo da adottarsi nei vari casi e fare una distinzione tra:

Con riferimento al primo gruppo, nella stragrande maggioranza dei casi, prima del luglio 1992, nei contratti di conto corrente, non appariva la determinazione dei tassi di interesse (attivi e passivi) che gli istituti di credito avrebbero applicato all’utente bancario. Nella determinazione delle condizioni, invero, gli istituti di credito facevano riferimento all’art. 7 delle “Norme che regolano i rapporti di corrispondenza e i servizi connessi” che così recitava: “Gli interessi dovuti dal correntista sono calcolati in base alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.
Tale formulazione lasciava senza dubbio, per un verso, il tasso di interesse indeterminato e, per l’altro verso, l’utente si trovava nella condizione di non conoscere, di fatto, il costo del servizio fornito dall’azienda di credito …. 
Risultava perciò evidente l’indeterminatezza dei tassi d’interesse rafforzata, vieppiù, dal rinvio alla clausola all’ “uso della piazza”, clausola questa che è stata ritenuta nulla (!) dalla Giurisprudenza ed ha comportato la dichiarazione di nullità dell’intero contratto di conto corrente!!!
In tali casi deve essere applicato l’art. 1284 del codice civile il quale, al comma 3, recita: “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale (art. 1825 del codice civile)” (!).
Ne deriva, conseguentemente, che gli importi devono essere ricalcolati al solo tasso legale.

Con riferimento al secondo gruppo, l’entrata in vigore della Legge sulla trasparenza bancaria – D. Lgs. 385/93 – (c.d. Testo Unico Bancario, ovvero T.U.B.) avrebbe dovuto produrre l’effetto della modifica da parte degli istituti di credito della modulistica contrattuale, utilizzata per i contratti di apertura dei conti correnti, e la eliminazione della clausola “uso piazza”.

MA, OCCORRE PRECISARE, E L’UTENTE BANCARIO LO DEVE SAPERE, CHE NON TUTTI GLI ISTITUTI DI CREDITO HANNO ADOTTATO LA NUOVA MODULISTICA. 

COSI’ CHE L’INDETERMINATEZZA DEI TASSI (ED IL RINVIO ALL’USO DELLA PIAZZA) VIENE RILEVATA ANCORA NEI CONTRATTI APERTI SUCCESSIVAMENTE!!!!

Infatti, l’accorgimento adottato non risolve alla radice il problema, in quanto l’indeterminatezza dei tassi si è riscontrata e si riscontra abbondantemente anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n° 385/93. Il decreto legislativo, in sostanza, soccorre la disciplina suppletiva predisposta dall’art. 117 del medesimo TUB (Testo Unico Bancario). Tale articolo, nel prevedere la invalidità delle clausole di rinvio agli usi, indica i criteri da seguire per l’esatta determinazione del corretto tasso di interesse in assenza di valida pattuizione tra le parti.
Al comma 7 tale articolo prevede:
il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”;
Tale tasso sarà quindi adottato per i riconteggi dei conti correnti conclusi a decorrere dal  9 luglio 1992 (data di entrata in vigore della Legge N° 154\1992, c. d. Legge sulla trasparenza bancaria) il cui art. 5 risulta trasfuso nel citato T U B di cui al D.Lgs 385/93.
Per saperne di più, sull’art. 117 T.U.B., cliccare la sezione LEGISLAZIONE

Con RIVENDICA s.r.l. è possibile verificare la nullità del contratto pattuito ed agire, IN VIA STRAGIUDIZIALE O GIUDIZIALE, allo scopo di far dichiarare l’insussistenza del credito vantato dalla banca.


 
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