Che cosa si intende per interessi usurari?

Con la Legge Antiusura del 7 marzo 1996 n. 108 è stato introdotto nel nostro ordinamento, il principio secondo il quale il tasso d’interesse non può superare una determinata ‘soglia’ e viene denominato “tasso soglia” che viene pubblicato, trimestralmente, dal Ministro del Tesoro, in applicazione dell’art. 2 della Legge 108/96 che, così, recita: “ Il Ministro del Tesoro. sentiti la Banca d’italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari – omissis – nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”, al secondo comma dello stesso articolo si legge che “La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio dei Cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale” ed al quarto comma, che: “Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.
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In sostanza, l’art. 644 del codice penale, così e come è stato modificato dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede due ipotesi di usura: quella di interessi che superino del 50% un certo tasso trimestralmente fissato da un provvedimento del Ministero del Tesoro e quella di interessi che, pur essendo inferiori a detto limite, risultino di fatto sproporzionati rispetto alle prestazioni e che siano posti a carico di un soggetto che si trovi in difficoltà economica e finanziaria.

Sono cambiate, da ultimo, anche le conseguenze civilistiche del reato di usura. Mentre il codice civile disponeva che la clausola fissante interessi usurari fosse nulla e venisse sostituita dall’obbligo per il mutuatario di corrispondere al mutuante i soli interessi legali, attualmente, per la  Legge del 1996, in caso di clausola usuraria, il mutuatario non deve interessi di sorta, neppure nella misura del tasso legale.
La norma, novellata dalla Legge n. 108 del 1996, del comma 2 dell’art. 1815 del codice civile, rispetto alla precedente che prevedeva l’automatica riduzione del tasso usurario a quello legale, mostra un inasprimento nella previsione che”se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Tale previsione rappresenta una deroga al principio generale della normale produttività degli interessi delle obbligazioni pecuniarie (ex art. 1282 del codice civile) e conferma il suo carattere sanzionatorio, allo scopo di costituire un deterrente per l’istituto di credito dalla fissazione degli interessi usurari!!!
La misura normale degli interessi è fissata dalla legge. Le parti possono convenire un interesse superiore, ma devono farlo, ex art. 1284 del codice civile, con atto scritto. Se gli interessi maggiori a quelli legali non sono pattuiti per iscritto, sono dovuti solo quelli della misura legale.
Si precisa altresì che perché siano pattuiti, occorre che vi sia un documento nel quale appaiano le firme di entrambi i contraenti (nel caso di specie, il cliente e l’istituto di credito).
In pratica sono definiti usurari quegli interessi applicati ad un tasso superiore rispetto al tasso soglia.
La soglia di usura, occorre precisare, risulta diversa per ogni tipologia di credito (mutui, leasing, prestito personale, ecc.).

Sorge ora spontanea una domanda: come viene calcolato il tasso soglia?

E’ BENE CHE L’UTENTE BANCARIO SAPPIA ANCHE CHE IL TASSO SOGLIA VIENE STABILITO DALLE STESSE BANCHE E VIENE CALCOLATO SUL TASSO MEDIO STABILITO DAL CARTELLO BANCARIO, AUMENTATO DEL 50%!!!!!

Accade così che il mero superamento del 50% del tasso medio determina l’usurarietà del compenso del finanziamento erogato.

ESEMPIO
Se il tasso di interesse del mercato finanziario, per una determinata categoria di operazioni oscilla tra un  minimo del 12% ed un massimo del 28%, il tasso medio sarà del 20%. Se l’istituto di credito chiede un interesse superiore al 30%, tale interesse è da ritenersi usurario ed è da considerarsi penalmente illecito.

COME OPERA RIVENDICA IN QUESTI CASI?

RIVENDICA s.r.l., con l’applicazione di diversi metodi di rilevamento dell’usura, dall’esame degli estratti di conto corrente, estrapola i tassi effettivi e nominali, per poi confrontarli con i tassi soglia per consentire al correntista di formulare esplicita richiesta di rimborso all’istituto di credito e, se vi sono i presupposti, dare notizia alla Procura della Repubblica per le relative implicazioni penali, così come è accaduto, per esempio, presso la procura di Campobasso, che ha aperto un procedimento n. 3046/05, con provvedimento ex art. 415 bis cod. civ.
Ne consegue che l’imprenditore che farà domanda di restituzione degli interessi usurari, otterrà l’azzeramento degli interessi: dovrà, cioè, restituire il capitale senza interessi.  

Nel convegno SOS utenti che si è svolto a Seregno, il 16 marzo 2007, il signor Emidio Orsini,   Presidente della Commissione Antiracket ed Antiusura della SOS utenti, imprenditore abruzzese che, per primo ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di importanti banchieri e le cui interviste sono andate in onda su Radio 24 in “Guardieoladri” e in “Striscia la notizia” e la signora Lorena Sacchi (ex segretaria nazionale dell’associazione antiracket “SOS Italia Libera”), hanno illustrato agli imprenditori  come difendere le proprie aziende dall’usura, facendo ricorso alla protezione dello stato per mezzo della Legge 44/1999, che consente di ottenere sia la interruzione dei termini di tutti gli impegni finanziari dell’azienda, sia di fa ricorso al “fondo di solidarietà nazionale antiusura” per ottenere mutui a tasso zero, senza alcuna garanzia ipotecaria.

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